Home » associazioni » 8 marzo: La nuova legge su unioni civili e convivenze

8 marzo: La nuova legge su unioni civili e convivenze

Stampa l articolo
La legge sulle unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.
– COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”; l’atto viene registrato “nell’archivio di stato civile”.
– COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi”. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
– OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione civile deriva l’obbligo di assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come invece nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ognuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni comuni”.
-VITA FAMILIARE: “le parti concordano tra di loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
– REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
– PENSIONE, EREDITÀ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario delle pensioni di reversibilità e del TFR maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il TFR maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in materia di matrimonio: al partner superstite va la legittima, cioè il 50% e il restante va ai figli.
– SCIOGLIMENTO: si applicano le norme della legge sul divorzio del 1970 in quanto compatibili, ma non sarà obbligatorio il periodo di separazione.
– ADOZIONI : le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti che dovrebbe consentire ai singoli tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption in casi concreti”.
– CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale o materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile”.
– ASSISTENZA IN CARCERE O IN OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza dei partner in carcere e in ospedale”.
– DONAZIONE ORGANI: ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere o di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda le donazioni di organi, le modalità  di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
– CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è il proprietario della casa, il convivente superstite ha il diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i 2 e i 5 anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, a pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
– REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
– ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di  bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza. •

InformaDonna Civitanova Marche

About la redazione

Vedi anche

La Parola non tace, non ha paura

Gentilissimo Signor Pancrazio, lei mi ha fatto gli auguri di buon Natale scrivendo una lettera …

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: