Home » associazioni » Tutela della maternità

Tutela della maternità

Stampa l articolo

Civitanova: seminario informativo sui diritti della lavoratrice madre.

Lo Sportello InformaDonna di Civitanova Marche organizza, insieme alle ostetriche del Poliambulatorio di Civitanova Marche, un seminario informativo in occasione della giornata internazionale di promozione dell’allattamento al seno, cogliendo così l’occasione di approfondire il tema della tutela della lavoratrice madre, visto che i dati del Ministero del Lavoro parlano di un aumento delle dimissioni delle neo-mamme del 5.62%, a causa dell’incompatibilità del ruolo lavorativo con le esigenze di accudimento dei figli, in una quasi totale assenza di servizi alla famiglia.
Tutti sanno che le donne in stato di gravidanza fruiscono di un congedo obbligatorio di 5 mesi a cavallo della data presunta del parto, periodo che copre invece tutti i 9 mesi della gestazione in caso di rischi per la donna o per il bambino o in caso si svolga attività lavorativa in ambiente non compatibile con la gravidanza, con fruizione dell’80%dello stipendio e dei contributi; il congedo facoltativo invece permette alla madre di restare lontana dal lavoro fino al compimento di 1 anno del bambino, con riduzione di stipendio e contributi al 30%.
Durante tutto il periodo della gravidanza, che non è obbligatorio comunicare, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, la donna non può essere licenziata se non per giusta causa; in caso contrario il licenziamento è nullo. Per ovviare al fenomeno, anche le dimissioni rassegnate dalla donna nello stesso periodo sono sottoposte al vaglio della Direzione Provinciale del Lavoro.
Molti invece non conoscono le novità introdotte dal c.d. “Jobs Act” che tecnicamente è un “disegno di legge delega”, un testo che indica al governo una serie di temi e linee guida per legiferare – dandone la “delega” al governo, appunto – in un certo campo.
Il Jobs Act, ossia la legge delega numero 1428, è composto da quindici articoli, tra cui, specificatamente “tutela della maternità e forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

I PUNTI FONDAMENTALI:
– congedi parentali facoltativi vengono estesi fino ai 12 anni del figlio e potranno essere fruiti a scelta dal genitore, calcolati su base oraria (con preavviso di 2 giorni) o giornaliera (con preavviso di 5 giorni);
– part time Terminata l’astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice madre, in alternativa ai congedi parentali facoltativi, può fare rientro in azienda con un part time. L’opzione, possibile anche per il padre, può essere usata una sola volta, fino ai 12 anni del figlio , per un massimo di 6 mesi ogni genitore. Se ne usufruiscono entrambi, i 6 mesi sono cumulabili fino ad un massimo di 11;
– indennità di maternità L’assegno di mantenimento viene esteso anche alle lavoratrici autonome che, in forma volontaria, decidono di sospendere il lavoro per un periodo di 5 mesi, anche alle iscritte alla gestione separata e a quelle i cui precedenti datori di lavoro non hanno versato i contributi dovuti;
-parto prematuro I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono recuperati alla fine del periodo, anche in caso di ricovero del bambino;
– demansionamento Il Jobs Act ha reso possibile il demansionamento della lavoratrice madre tornata al lavoro dopo il parto sulla base di un accordo tra le parti, senza la garanzia del mantenimento del livello retributivo, che può essere abbassato. Inoltre, è possibile lo spostamento orizzontale, cioè il cambiamento completo del tipo di lavoro, sulla base delle esigenze organizzative aziendali.
È stato confermato il contributo (voucher) per le madri che rinunciano al congedo parentale facoltativo. Un bonus da utilizzare per assumere una baby sitter o per pagare la retta di un asilo nido pubblico o privato accreditato. Possono accedervi le lavoratrici dipendenti, parasubordinate o libere professioniste iscritte alla gestione separata dell’INPS.
Per quanto riguarda la maternità, è intenzione del Governo estendere l’indennità a tutte le parasubordinate, includendo anche quelle che non hanno maturato sufficienti contributi o per le quali il datore di lavoro non ha accantonato quanto previsto.
al momento sono necessarie almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile e, se l’azienda non ha ottemperato i propri doveri in termini previdenziali, il problema viene scaricato sulla lavoratrice che perde il diritto all’indennità.
Il Jobs Act intende anche promuovere una maggiore flessibilità degli orari e favorire la conciliazione attraverso un’offerta di servizi pubblici e privati convenzionati per famiglie con bambini fino ai 3 anni.
Infine  introduce il tax credit, cioè riduzioni fiscali alle lavoratrici con figli piccoli, o comunque non autonomi, e basso reddito familiare. Contemporaneamente viene eliminato il bonus di detrazione per il coniuge a carico.
Congedo del papà
La Riforma Fornero ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 un giorno di congedo obbligatorio per paternità, da  usufruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche durante l’astensione obbligatoria della madre. Per questa giornata al padre lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro. La legge prevede inoltre la possibilità per il padre di usufruire di altri 2 giorni, anche continuativi, di congedo, ma in questo caso alla madre viene ridotto in par misura il suo periodo di astensione obbligatoria.
Il padre ha diritto di usufruire dei permessi giornalieri normalmente concessi alle madri (i c.d. riposi di allattamento) nel primo anno di vita del bambino, se il figlio è affidato a lui; in caso di morte o di malattia grave della madre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale; se la madre non è lavoratrice dipendente; anche qualora la madre casalinga sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del bambino, per esempio esami clinici, senza bisogno di certificati.
Resta il diritto di entrambi i genitori dia usufruire dei congedi parentali  al 30% della retribuzione per un massimo di 10 mesi, anche frazionati, fino agli 8 anni del bambino. Se tali congedi vengono utilizzati anche dal padre per almeno 3 mesi continuativi, il periodo complessivo sale a 11 mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore che ne fa richiesta, anche se l’altro è disoccupato, precario o casalingo.
Un recente emendamento del Governo ha aumentato i giorni di congedo da 2 a 5,da inserire nel prossimo bilancio, recependo così in parte l’ammonimento del presidente dell’INPS che ritiene necessarie invece 2 settimane di congedo per i neo papà, La maternità 2.0 ha i giorni contati. Nel senso che le donne fanno di tutto per rientrare il prima possibile al lavoro. Ridurre al minimo la perdita di opportunità di carriera è soltanto l’obiettivo di una minoranza. Tutte le altre hanno capito che restare a lungo lontano dall’ufficio rende più difficile il rientro soprattutto in tempi di crisi, con le aziende che cambiano a grande velocità gli assetti organizzativi per rincorrere i mercati. Inoltre stare a casa fino all’anno del bambino, mettendo insieme congedo obbligatorio e facoltativo, non risolve il Problema con la P maiuscola: mettere in piedi un’organizzazione familiare sostenibile. E allora tanto vale rimboccarsi le maniche subito dopo il parto (o anche prima) e mettersi a caccia del nido o della tata giusta. Tutto questo discorso vale per le dipendenti, chiaro. Per le altre, le autonome e le partite Iva, la questione non si è mai posta. Si rientra al lavoro appena possibile. Anche poche settimane dopo il parto. Punto e basta. E più l’attività è piccola, più la regola diventa spietata. •
Avvocata Eleonora Tizzi

About la redazione

Vedi anche

San Marone riparte. La gioia dell’incontro

Tante famiglie e giovani alle iniziative estive dell’oratorio salesiano di Civitanova “L’invito a venire e …

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: